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Gestione della Rssa “Don Tonino Bello 3″: il Comune di Miggiano revoca l’autorizzazione

by Angelo Centonze
10 Settembre 2022 9:43
in Cronaca
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Il Comune di Miggiano, nelle scorse ore, dopo una serie di diffide fatte pervenire nel corso del mese di agosto, nonché a seguito di quanto espresso dalla Regione Puglia e dal Dipartimento di prevenzione Asl sul fronte amministrativo, ha adottato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla gestione  della Rssa  “Don Tonino Bello 3” che prevede la chiusura della struttura e l’adozione delle misure necessarie per tutelare gli ospiti, ordinando contestualmente l’informazione delle famiglie ed il trasferimento presso altre strutture autorizzate.

A tali determinazioni tutti gli enti interessati sono pervenuti a seguito di accesso agli atti amministrativi compiuto da un’ex componente di una delle due società costituenti l’associazione di imprese, la quale, si è già costituita parte civile, con l’avvocato Giancarlo Sparascio, nell’ambito di un complesso processo penale in fase dibattimentale innanzi alla seconda sezione collegiale a carico degli amministratori di due società.

Come osserva il legale: “In sede di accesso agli atti avvenuto lo scorso 2 agosto è infatti emersa una comunicazione risalente al 28.06.2022, proveniente dalla società mandataria e legale rappresentante del raggruppamento, con cui la stessa, nel ribadire l’intervenuto scioglimento dell’associazione di imprese, rinunciava espressamente all’autorizzazione, non essendovi più i presupposti per la gestione della struttura, impegnandosi a trasferire gli anziani presso altre strutture autorizzate entro il 31.07.2022.

È stata altresì rinvenuta un’altra comunicazione del 29.06.2022 proveniente da una società che, nel dichiarare di avere cogestito la struttura, si manifestava disponibile a subentrare nell’autorizzazione attraverso un procedimento semplificato, di cui non avrebbe potuto tuttavia beneficiare non solo in virtù dell’intervenuto scioglimento del soggetto giuridico titolare, ma anche della rinuncia espressa all’autorizzazione da parte della società capofila, comportante la decadenza del titolo con obbligo di chiusura immediata della struttura.

In data 3 agosto – prosegue – mi vedevo costretto a formalizzare una prima diffida a provvedere nei confronti del Comune di Miggiano, volta a conseguire l’adozione dei provvedimenti urgenti previsti dalla disciplina regionale in considerazione, da un lato, della comprovata decadenza del titolo autorizzativo in capo all’oramai estinto raggruppamento rinunciatario e, dall’altro, dell’assenza di una nuova autorizzazione in favore dell’altra società che, peraltro, proprio a conferma dell’illiceità del procedimento di subentro in continuità, avrebbe presentato, contestualmente al primo atto di diffida, una domanda di nuova autorizzazione soggetta nondimeno ad un differente iter procedimentale rispetto alla convalida per subentro.

Inoltre, a seguito della continuazione dell’accesso agli atti, emergeva un’ulteriore comunicazione della società capofila, datata 13.07.2022, con la quale venivano richieste al Comune le opportune direttive in ordine alle doverose informazioni da rendere ai congiunti degli ospiti, non seguendo alcun riscontro comunale in proposito: sicché, venendo altresì a conoscenza di tale grave circostanza, in data 13 agosto formalizzavo una seconda diffida affinché il Comune di Miggiano provvedesse almeno ad informare le famiglie dei degenti presenti in struttura (con possibili ingressi successivi alla dichiarazione di rinuncia all’autorizzazione ed alla gestione prodotta dalla società legale rappresentante del raggruppamento).

Tanto sino alla determina con cui il Comune ha disposto la revoca dell’autorizzazione a carico della cessata e rinunciataria Associazione di imprese – conclude – censurando altresì le condotte delle stesse poste in essere in violazione di disposizioni di legge e regolamento, ordinando altresì alla stessa di procedere alla pronta informazione delle famiglie ed all’adozione di un piano di ricollocamento degli ospiti presso altre strutture idonee, di concerto con le stesse, misure in ordine al rispetto delle quali risulta quanto mai necessaria la nomina di un commissario ovvero di un amministratore giudiziario, anche a tutela dei lavoratori”.

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