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Elezione del Presidente della Provincia, sei sindaci e sette consiglieri comunali ricorrono al Tar contro la data fissata

by Redazione
17 Dicembre 2025 8:58
in Attualità
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Il Tar di Lecce

Il Tar di Lecce

E’ stato notificato questa mattina il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale proposto dagli avvocati Pietro e Luigi Quinto nell’interesse di sei sindaci e sette consiglieri comunali avverso il provvedimento del Vice Presidente della Provincia di Lecce relativo all’indizione delle elezioni per il nuovo presidente dell’Ente.

Il decreto del Vice Presidente è censurato per violazione della legge Delrio (art. 1, comma 79, della legge n. 56/2014), che dispone che le elezioni del Presidente della provincia si devono svolgere entro 90 giorni dalla scadenza per fine mandato o, come nel caso di specie, dalle dimissioni del Presidente in carica.

L’Avvocato Pietro Quinto

E in effetti in data 22/10/2025 sono divenute definitive le dimissioni di Stefano Minerva da sindaco di Gallipoli, con conseguente decadenza dalla carica di Presidente della Provincia. Tale data rappresenta inequivocabilmente il dies a quo per il computo del termine di 90 giorni entro il quale devono essere indette e si devono svolgere le elezioni per il Presidente.

E’ avvenuto invece che il Vice Presidente ha differito la data di svolgimento delle elezioni sino al 29 aprile 2026, allo scopo – a suo dire – di far coincidere, e quindi allineare, le elezioni del Presidente con il rinnovo del Consiglio Provinciale.

Nel ricorso al Tar viene evidenziata la illegittimità di siffatta interpretazione “creativa” della legge Delrio, che non lascia invece spazio a differenti determinazioni perché non è revocabile in dubbio la tassatività delle leggi elettorali, che rientrano nella competenza statale.

L’Avvocato Luigi Quinto

D’altro canto la tesi del Vice Presidente non è coerente con la circostanza che le elezioni del Presidente del Consiglio Provinciale non possono mai coincidere del tutto, atteso che hanno una durata e scadenza diversificate. E in effetti, il Presidente dura in carica 4 anni nel mentre il Consiglio Provinciale ha una durata di soli due anni. Il rilievo della diversa durata dei due organi è confermato dal fatto che non vige alcun rapporto di fiducia tra il Presidente e il Consiglio, avendo ruoli e funzioni distinti alla luce della innovazione istituzionale apportata proprio dalla legge Delrio. E una conferma in tal senso scaturisce dalla situazione della Provincia di Lecce, atteso che la decadenza del Presidente non ha comportato la decadenza del Consiglio, che è tutt’ora in carica e lo sarà fino alla sua naturale scadenza. Di talché è illegittima e illogica la fissazione della data di svolgimento delle elezioni del Presidente al 29 aprile, ben 189 giorni dopo la decadenza di  Minerva e quindi ad oltre 89 giorni dal termine ultimo fissato dalla legge Delrio.

Nel ricorso si evidenzia che l’unica lettura del disposto normativo, anche in termini di interpretazione costituzionale corretta, è quella di rispettare il termine fissato dal legislatore. La gravità della situazione evidenziata nel ricorso giurisdizionale ha indotto i ricorrenti a chiedere al Presidente di “Via Rubichi” un provvedimento cautelare d’urgenza.

Si legge nel ricorso redatto dai legali che l’urgenza e l’essenzialità di un provvedimento cautelare corrispondono non solo all’interesse dei ricorrenti ma altresì ad un interesse pubblico. Tutto ciò è stato evidenziato nei precedenti giurisprudenziali del giudice amministrativo, dall’intervento ufficiale del Prefetto di Lecce, che ha invitato il presidente supplente della Provincia a rispettare il termine dei 90 giorni, e dalla posizione del Ministero dell’Interno, rielaborata e confermata all’esito della seduta della Conferenza Stato – città e autonomie locali del 27/3/2025.

Nel ricorso, per quanto attiene l’interesse pubblico di un provvedimento cautelare che imponga il rispetto del termine di 90 giorni, gli avvocati Quinto hanno altresì evidenziato che v’è il rischio fondato della illegittimità di tutti gli atti e procedimenti adottati dalla Provincia nel’arco di tempo eccedente la scadenza dei 90 giorni, termine perentorio previsto dalla legge.

Tags: tribunale-amministrativo-regionale
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