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Il Comune di Cavallino dovrà restituire le royalty per lo smaltimento dei rifiuti, la sentenza del Consiglio di Stato

by Redazione
7 Marzo 2024 12:51
in Attualità
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Il Comune di Cavallino dovrà restituire ai 26 Comuni dell’ex Ato Le/1 le somme percepite a titolo di royalty dal 2010 ad oggi.

Sono le conseguenze di una sentenza pubblicata nei giorni scorsi dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (Presidente Gerardo Mastrandrea, Estensore Francesco Gambato Spisani) che ha respinto il ricorso per revoca proposto dal Comune di Cavallino contro le precedenti sentenze del Tar di Lecce e del Consiglio di Stato che hanno confermato il provvedimento di Ager di annullamento della royalty prevista, nella tariffa di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso l’impianto gestito dalla società Ambiente & Sviluppo.

L’Avvocato Luigi Quinto

Si tratta di un importo considerevole, pari ad euro 7,23 per ogni tonnellata di rifiuto conferita in questi anni presso l’impianto.

Sono state accolte le tesi degli avvocati  Luigi Quinto, Angelo Vantaggiato, Domenico Mastrolia, Francesco Marchello, Roberto De Giuseppe, Nicola De Filippis e Laura Astuto in rappresentanza di 27 Comuni della provincia (Guagnano, Porto Cesareo, San Donato, Lizzanello, Caprarica, Castrì, Carmiano, Lequile, Melendugno, Salice Salentino, Monteroni, Squinzano, Lecce, Campi Salentina, Martignano, Trepuzzi, Copertino, San Cesareo, Vernole, Arnesano, Calimera, Leverano, Novoli, San Pietro in Lama, Surbo, Veglie) e dei legali  Francesco Cantobelli, Luca Vergine e Marco Lancieri, in rappresentanza dell’Ager.

Il Consiglio di Stato ha confermato che nella speciale materia dei rifiuti le voci che possono concorrere a determinare la tariffa sono predeterminate per legge e, tra queste, non v’è quella relativa a una royalty in favore del Comune sede di impianto. Accogliendo le tesi dei difensori delle amministrazioni costituite, il Giudice amministrativo ha riconosciuto che il principio del full recovery cost (vale a dire della necessaria copertura dei costi) vale non solo per il gestore, il quale ha diritto ad ottenere la copertura dei costi per l’esercizio dell’impianto, ma anche in favore dei Comuni che corrispondono le tariffe e che, da parte loro, hanno diritto a essere gravati dei soli costi necessari per l’espletamento della prestazione.

Tra questi – ha chiarito il Consiglio di Stato – non v’è la possibilità di caricare sui Comuni conferitori una royalty in favore del Comune sede di impianto, che già beneficia del ristoro ambientale, questo sì previsto dalla normativa vigente.

“Il Giudice – ha commentato Quinto, difensore di alcuni Comuni – ha ritenuto legittimo il provvedimento Ager che ha escluso la corresponsione di quella voce in favore del Comune di Cavallino alla luce del principio di riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, che impone che ogni voce tariffaria sia coperta da una previsione normativa. Di contro – come già rilevato nel primo grado di giudizio – il Comune di Cavallino non ha fornito alcuna plausibile giustificazione dei motivi per cui la royalty debba continuare ad essergli corrisposta, nemmeno da un punto di vista economico-finanziario collegato all’esercizio dell’impianto”.

Per effetto della decisione del Consiglio di Stato, i 26 Comuni dell’ex Ato Le/1, che hanno conferito per anni nell’impianto pubblico di Cavallino, hanno diritto a chiedere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte per tale voce dal 2010, pari ad euro 7,23 per ogni tonnellata di rifiuto.

Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che il 30 novembre del 2010 è scaduta la convenzione in forza della quale veniva richiesta dal Comune quella royalty. L’importo complessivo che il Comune di Cavallino dovrà restituire si aggira introno agli 8 milioni di euro.

Tags: consiglio-di-stato
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