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“Il Bar Skafé di Uggiano non chiuderà i battenti”, alcune precisazioni

by Redazione
27 Giugno 2022 12:21
in Cronaca
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«In attesa di capire le sorti della “succursale” di Porto Badisco, la sede principale del Bar Skafé di Uggiano la Chiesa, non chiuderà i battenti. E ciò, nonostante l’ordinanza della fine dello scorso anno, con cui la terza sezione del Tar Puglia Lecce aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai proprietari contro l’ordinanza comunale che, dopo vari esposti di alcuni residenti della zona disturbati, a loro dire, da schiamazzi notturni, aveva disposto la chiusura del chiosco bar». Iniziava così l’articolo pubblicato qualche giorno fa sul Bar Skafé di Uggiano la Chiesa, il punto di ritrovo di molti giovani della zona.

A stretto giro, è arrivata la replica dell’avvocato Valerio Corvaglia, uno dei difensori (unitamente ai colleghi Antonio Micolani di Lecce e Gabriele Toma di Maglie) di altre parti in causa quali controinteressati nei giudizi citati.

«Dal tenore dell’articolo e dalle dichiarazioni rese dal collega di controparte – scrive – sembrerebbe che il Consiglio di Stato abbia riconosciuto la piena legittimità delle condotte (abusive) dei titolari dell’attività commerciale citata e conseguentemente annullato e/o riformato precedenti pronunce rese dal Tar Lecce, facendo trasparire una qualche “vittoria” da parte degli esercenti e del relativo difensore (“ha chiesto e ottenuto dai Giudici di Palazzo Spada la riforma del provvedimento del Tar ed il ripristino dell’attività del pubblico esercizio, avendo il Consiglio di Stato disposto che essa possa proseguire come sin qui svolta sino a che la questione non sarà stata adeguatamente approfondita nel merito e decisa con sentenza“)».

La precisazione

«Al contrario, i diversi procedimenti giudiziari sono tutt’oggi pendenti e non è ancora stata emessa alcuna sentenza risolutiva, neppure in primo grado. La pronuncia del Consiglio di Stato a cui si fa riferimento è una succinta ordinanza del 29 aprile u.s. con cui il Consiglio, “ritenuto che i motivi proposti e le questioni prospettate richiedano un più approfondito esame, da svolgere nella competente sede di merito in primo grado“, si è limitato a sospendere cautelativamente l’efficacia dell’ord. comunale del 15 marzo 2021, con la quale si intimava la cessazione immediata dell’attività, in attesa della fissazione, a breve, dell’udienza di merito innanzi al Tar Lecce».

«Diverso e separato discorso, invece, per gli altri due giudizi inerenti ai numerosi (e palesemente insanabili) abusi edilizi ravvisati dalle autorità. Le ordinanze di abbattimento erano già state sospese cautelativamente dal Tar in attesa del merito (come avviene nel 99% dei casi, anche in assenza dei presupposti di legge). Durante l’udienza di merito dell’8 giugno u.s., tuttavia, il Giudice Amministrativo ha dato atto di una questione di legittimità sottoposta dal Tar Lazio all’attenzione della Corte Costituzionale, potenzialmente rilevante per il giudizio in esame, ritenendone opportuna la sospensione in attesa della decisione della Consulta» precisa l’avvocato.

«Allo stato attuale, quindi, contrariamente alle infondate dichiarazioni trionfalistiche di controparte, non esiste alcuna pronuncia che avalli o legittimi le condotte dell’attività commerciale “Skafé”, la quale approfitta delle ben note lungaggini processuali e rinvii di udienza, oltre che dell’inerzia delle autorità di controllo, per continuare, nelle more, ad operare impunemente, in spregio a tutte le altre attività commerciali “in regola”, nonché ai più che legittimi diritti ed interessi contrapposti degli abitanti della zona».

«Concludo specificando che né io né i Colleghi Micolani e Toma abbiamo alcun interesse a vedere pubblicati nominativi e fatti di causa, soprattutto in pendenza di giudizio, a prescindere dalle dichiarazioni rilasciate -più o meno opportunamente- da altre parti in causa o relativi difensori. Ciò che, tuttavia, non possiamo tollerare è che venga rappresentata, come effettiva e reale, una distorta visione di fatti ed eventi della controversia basata sulle auto-dichiarazioni di una delle parti del giudizio, tale da ingenerare in chi legge l’idea della piena legittimità delle condotte (abusive) dei titolari dell’attività commerciale citata, a discapito di tutte le altre parti coinvolte (e rispettivi difensori)».

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