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Gallipoli, l’Amministrazione comunale non convoca il consigliere Fasano. Il TAR Lecce ‘scelta esatta’

by Redazione
1 Agosto 2017 15:44
in Cronaca
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La Perla dello Jonio ci ha sempre abituato ad una vita cittadina effervescente. Tra gli ultimi episodi di politica che si sono consumati a Gallipoli, quello che ha visto protagonista l’avv. Flavio Fasano candidato sindaco nelle scorse elezioni amministrative che hanno visto vincere Stefano Minerva.

Flavio Fasano aveva subìto la scure della Giustizia per le note vicende relative a presunti abusi d’ufficio (motivo per cui era stata applicata la Legge Severino) e per questo l’Amministrazione comunale, alla luce del provvedimento del Prefetto che aveva sospeso il candidato eletto dalla carica di consigliere, non aveva convocato Fasano per la prima seduta di Consiglio. Da qui la bagarre. 

Flavio Fasano, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Lembo, ha fatto ricorso contro il Comune di Gallipoli per l’annullamento del Consiglio Comunale del 10 agosto scorso. Non sono mancati attacchi all'Ente. "Tra le tante – scrive il sindaco Minerva – vi è stata anche l’accusa di essersi rivolti ad un legale esterno, Pietro Paolo Quinto, e quindi di aver “sperperato denaro pubblico” non essendo ricorsi all’Ufficio Legale interno".

E sulla vicenda arriva in redazione in queste ore proprio la nota dell’avv. Pietro Quinto, legale del Comune di Gallipoli. “Bene ha fatto l’Amministrazione Comunale di Gallipoli a non convocare l’Avv. Flavio Fasano alla prima seduta del Consiglio Comunale; ciò in considerazione degli effetti immediati, e non sindacabili da parte dell’Ente, del provvedimento prefettizio che ha accertato con effetti vincolanti l’incapacità temporanea dell’Avv. Fasano ad esercitare le funzioni di consigliere comunale per effetto della sentenza penale di condanna per i reati di abuso d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e rilevazione e utilizzo di segreti d’ufficio”.
 
Così come prosegue a spiegare l’avv. Quinto “Il TAR Lecce, accogliendo le eccezioni difensive, ha respinto l’istanza di sospensione contenuta nel ricorso proposta dall’Avv. Flavio Fasano nel ricorso avverso gli atti di convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale di Gallipoli alla quale lo stesso Fasano non era stato invitato proprio per effetto del decreto prefettizio di sospensione dalla carica”.
 
Nel corso del giudizio cautelare innanzi al TAR si è discusso della natura del provvedimento prefettizio, che a sua volta era stato successivamente sospeso dal giudice ordinario.
In particolare, il difensore del Comune aveva sollevato anche una questione di giurisdizione “atteso che l’oggetto sostanziale del giudizio, in definitiva, era proprio la correttezza e la legittimità del provvedimento prefettizio e l’interpretazione della norma della legge Severino circa la sua riferibilità non solo alle condanne penali successive all’acquisizione dello status di consigliere comunale ma altresì a quelle antecedenti”.
 
Nell’occasione, l’avv. Quinto aveva richiamato un precedente giurisprudenziale dello stesso TAR Lecce, riferito al Comune di Parabita, così come confermato dal Consiglio di Stato che ha espresso principi giurisprudenziali validi.
 
Il TAR Lecce non ha esaminato soltanto il danno profilato nella istanza cautelare richiesta dall’Avv. Fasano, ma ha approfondito nel merito la questione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 236/15 che ha definito la natura non sanzionatoria del provvedimento a seguito di condanna penale per determinati reati. Il Giudice ha inoltre ribadito che la norma non rileva la data della sentenza di condanna penale, perché la sospensione dello status di consigliere opera anche per le condanne antecedenti alla elezione alla carica di amministratore comunale.

“È finalmente arrivato il momento di parlare di trasparenza e legalità – ha detto Stefano Minerva – in questi giorni, mi sono astenuto dal ribadire la legittimità del procedimento. Non perché io non abbia dato importanza alla faccenda ma perché –come ribadito più volte- non amo la politica dell’attacco. Le cattiverie, gratuite, si sprecano e non si perde occasione per accentrare su di sé le attenzioni. La scelta di rivolgersi ad un rappresentate esterno è giustificata dalla volontà di avere un legale adatto alla causa e, sicuri della legittimità delle nostre azioni, abbiamo scelto di “rischiare” in questo modo. Non ho bisogno di aggiungere altro in merito: chi parla di legalità, trasparenza e buonafede non dovrebbe perdere tempo ad accusare gli altri. Credo che sia necessario ragionare di più sulle proprie azioni e non perdere giuste occasioni per tacere”.

Tags: ricorsi-tar
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