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Le barriere architettoniche in condominio, tutto quello che c’è da sapere…

by Redazione
1 Agosto 2017 17:23
in Attualità
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Negli edifici in condominio possono esserci ostacoli di ogni tipo, un gradino troppo alto, uno scivolo troppo ripido, la mancanza di un ascensore, che rappresentano delle vere e proprie barriere architettoniche.
  
La Legge 13/89 sancisce il diritto dei cittadini al superamento delle barriere architettoniche e, pertanto, l’interessato alle opere deve richiedere formalmente all’amministratore del condominio, la convocazione di una specifica assemblea straordinaria, indicando gli ostacoli e le problematiche da modificare/eliminare, riferite alle parti comuni dell’edificio, valutando se il condominio intero voglia assumersi la soluzione del problema denunciato.
  
La riforma del Condominio, prevede all’articolo 1120 del codice civile che le modifiche delle parti comuni degli edifici, dirette al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere adottate dall’assemblea condominiale in prima e seconda convocazione con le maggioranze previste dall’articolo 1136, vale a dire con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà dei millesimi.
  
Nel caso in cui il Condominio rifiuti di assumere o non assuma, entro 3 mesi dalla richiesta scritta del singolo condòmino, le deliberazioni inerenti all’abbattimento delle barriere architettoniche, il condòmino con disabilità può, a proprie spese, installare un servo scala e/o strutture mobili (per es. una rampa inclinata) o ampliare le porte di accesso all’edificio o degli ascensori.
  
E’ importante specificare che nel caso di interventi suscettibili di utilizzo separato (per es. servo scala) ed effettuati da parte di un solo condòmino, gli altri proprietari, possono, in qualunque momento successivo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo, ognuno, pro-quota, alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
  
Lo stesso dicasi anche per il caso di installazione di un ascensore. Difatti anche la Corte di Cassazione ha decretato che i Condòmini non possono opporsi all’installazione dell’ascensore richiesta da una persona disabile o da un anziano, nemmeno per motivi estetici. Pertanto, il deturpamento estetico del palazzo, spesso usato come scusa per rifiutare l’installazione di un ascensore condominiale, non è più un’argomentazione valida, in favore, invece, del principio della solidarietà e del dovere collettivo di rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all’applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap.
  
Con la sentenza n. 2156/2012, la Cassazione ha deliberato che nel caso in cui un condomino disabile si trovi ad abitare un piano alto e sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione se non con evidenti difficoltà, mancando un ascensore, costui potrà far installare a sue spese un ascensore, anche se ciò causa la restrizione della scala, ed inoltre con sentenza n. 14096/2012, la Cassazione ha stabilito che l’installazione dell’ascensore in un Condominio, essendo un’opera finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche ed un mezzo necessario per garantire l’abitabilità di un appartamento, può avvenire anche senza il rispetto delle distanze legali tra immobili, nella fattispecie si trattava di installare un ascensore esterno che avrebbe occupato una parte del cortile, venendo a trovarsi ad una distanza inferiore ai tre metri previsti dalla legge rispetto alle finestre di alcuni appartamenti.
  
Spesso nelle assemblee condominiali non viene considerato che l’eliminazione delle barriere è un vantaggio per tutti, non solo delle persone con disabilità e che lo stabile acquista maggiore valore. Tra l’altro, per questi interventi sono previste anche le agevolazioni fiscali
con l’applicazione dell’ IVA al 4% anziché al 22%.
  
Sergio Melluso
Segretario Associazione Liberi Amministratori Condominiali e Associazione Piccoli Proprietari Case di Lecce

Tags: questioni-condominiali
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