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L’Inps esclude il candidato salentino dalla graduatoria finale, il Tar ordina la riammissione

by Redazione
24 Maggio 2022 15:03
in Attualità
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Importante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, sulla vicenda riguardante un salentino, ha mutato il proprio orientamento giurisprudenziale in materia di concorsi pubblici, stabilendo che, alla luce della nuova normativa, non sussiste più alcun obbligo dei candidati di concorsi pubblici di comunicare l’esistenza a proprio carico di decreti penali di condanna.

È di questi giorni, infatti, l’importante pronuncia del Tar capitolino, che in accoglimento delle tesi dell’Avvocato Alfredo Matranga, ha annullato il provvedimento di esclusione adottato dall’Inps nei confronti di un candidato del Salento, che non aveva comunicato l’esistenza a proprio carico di un decreto penale di condanna, circostanza peraltro allo stesso sconosciuta.

In particolare, per i giudici “Al di là delle vicende relative alla notifica del decreto penale di condanna non esaminabili nella presente sede giurisdizionale, si osserva che il comma 8 dell’art. 28 del d.P.R 313/2002 stabilisce, nel testo attualmente in vigore, che l’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R n. 445/2000, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’art. 24, comma 1 (cioè le condanne non riportate nel casellario giudiziale) tra le quali figurano, per quanto qui interessa, anche i decreti penali di condanna (art. 24 comma 1 lett. e) del d.P.R. 313/2002)”.

In buona sostanza, la disposizione citata (nella misura in cui la stessa è inserita proprio nell’ambito della disciplina dei certificati del Casellario richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi) è inequivoca nell’escludere la sussistenza in capo al candidato di un obbligo dichiarativo all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso nei sensi prospettati dall’Amministrazione, tenuto anche conto, più in generale, che con la legge n. 732/1984 è venuto meno, tra le condizioni di accesso al pubblico impiego, il requisito della buona condotta che di norma si riteneva pregiudicato dalla presenza di condanne penali.

Ha concluso il Tar, osservando come “Nel caso di specie, non sussisteva in capo al ricorrente uno specifico obbligo dichiarativo in riferimento all’esistenza del decreto penale di condanna in quanto quest’ultimo non era – neppure ai sensi della lex specialis- di per sé ostativo all’instaurazione del rapporto di impiego, essendo invece a tal fine necessaria un’autonoma e specifica valutazione sulla gravità del reato commesso da condursi in concreto anche in riferimento alla disciplina propria dell’Ente, valutazione mancante nella fattispecie”.

Il candidato, a seguito della sentenza, dovrà quindi essere riammesso nella graduatoria finale degli idonei approvata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Tags: inpstribunale-amministrativo-regionale
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