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Quota non dovuta per conferire i rifiuti, il Comune di Cavallino dovrà risarcire 27 comuni salentini

by Redazione
24 Settembre 2019 16:31
in Attualità
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raccolta-rifiuti

Alcuni bidoni per la differenziata

27 Comuni dell’ex Ato Le/1, che da sempre conferiscono nell’impianto pubblico di Cavallino, hanno diritto a chiedere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte per tale voce, pari ad euro 7,23 per ogni tonnellata di rifiuto conferita dal 2010 presso l’impianto. Il Tar ha infatti chiarito che il 30 novembre del 2010 è scaduta la convenzione in forza della quale veniva richiesta dal Comune quella royalty. E il Tar ha peraltro messo in dubbio che anche prima di quella data la royalty potesse essere percepita. La somma da restituire è pari a circa 8 milioni di euro.

Il Comune di Cavallino dovrà restituire ai 27 Comuni dell’ex ATO Le/1 le somme percepite a titolo di royalty dal 2010 ad oggi, lo ha stabilito la seconda sezione del TAR Lecce (Presidente Eleonora Di Santo, Estensore Andrea Vitucci) che ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Cavallino avverso il provvedimento dell’Ager che aveva annullato la quota di royalty prevista in tariffa. Si tratta di un importo considerevole, pari ad euro 7,23 per ogni tonnellata di rifiuto conferita in questi anni presso l’impianto.

Accolte le tesi dei legali dei comuni e di Ager

Sono state quindi accolte le tesi degli Avv.ti Francesco Cantobelli, Luca Vergine e Marco Lancieri, in rappresentanza dell’Ager; degli Avv.ti Luigi Quinto, Angelo Vantaggiato, Domenico Mastrolia, Francesco Marchello, Roberto De Giuseppe, Nicola De Filippis e Laura Austuto in rappresentanza di 27 Comuni della provincia, tra i quali il Comune capoluogo.

Il TAR ha riconosciuto che nella speciale materia dei rifiuti le voci che possono concorrere a determinare la tariffa sono predeterminate per legge e, tra queste, non v’è quella relativa ad una royalty in favore del Comune sede di impianto.

Accogliendo le tesi dei difensori delle amministrazioni costituite, il Giudice amministrativo ha riconosciuto che il principio del full recovery cost (vale a dire della necessaria copertura dei costi) vale non solo per il gestore, il quale ha diritto ad ottenere la copertura dei costi per l’esercizio dell’impianto, ma anche in favore dei Comuni che corrispondono le tariffe e che, da parte loro, hanno diritto a essere gravati dei soli costi necessari per l’espletamento della prestazione. Tra questi – ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale – non v’è la possibilità di caricare sui Comuni conferitori una royalty in favore del Comune sede di impianto, che già beneficia del ristoro ambientale, questo sì previsto dalla normativa vigente.

Il Giudice ha quindi ritenuto legittimo il provvedimento Ager che ha escluso la corresponsione di quella voce in favore del Comune di Cavallino alla luce del principio di riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, che impone che ogni voce tariffaria sia coperta da una previsione normativa. Di contro – ha aggiunto “Via Rubichi” – il Comune di Cavallino non ha fornito “alcuna plausibile giustificazione dei motivi per cui la royalty debba continuare ad essergli corrisposta, nemmeno da un punto di vista economico-finanziario collegato all’esercizio dell’impianto”.

Tags: tassa-sui-rifiutitribunale-amministrativo-regionale
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