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Legittimo il dehor dei ristoranti nel centro storico di Otranto, arriva la conferma dal Consiglio di Stato

by Redazione
1 Aprile 2020 19:36
in Attualità
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In questi tempi di chiusure e ristrettezze dettate dall’emergenza covid19, giunge una buona notizia per gli esercizi pubblici della città di Otranto in vista della, si spera vicina, riapertura.

Con sentenza depositata in questi giorni, difatti, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello della Soprintendenza di Lecce e confermato la decisione del Tar Lecce di gennaio del 2018 che aveva dato ragione ai titolari del ristorante-pizzeria “L’Alternativa” in tema di dehor nel centro storico.

I fatti

Tutto ha avuto inizio al momento della sostituzione, da parte dei titolari del pubblico esercizio nel centro storico di Otranto, dei vecchi gazebo con i nuovi dehors previsti dal nuovo regolamento per l’arredo urbano e l’occupazione di aree pubbliche e private.

Il No della Soprintendenza

La Soprintendenza aveva dato parere negativo, in quanto “la prevista struttura, come progettata, per ubicazione, tipologia e dimensioni planivolumetriche non può ritenersi consona al contesto storico-architettonico e paesaggistico interessato” e costituirebbe “elemento di ingombro fisico e visivo tale da alterare la percezione della quinta urbana”.

Il ricorso al Tar

A seguito del parere i proprietari dell’esercizio hanno deciso di incaricare l’avvocato. Mauro Finocchito di impugnare il diniego dinanzi al Tar Lecce, la cui sentenza ha condiviso le censure del legale sul rilievo che la motivazione della Soprintendente fosse “soltanto apparente”, in quanto viene affermata “l’asserita natura non consona della struttura in esame con il contesto storico-architettonico e paesaggistico di riferimento, senza tuttavia spiegarne le ragioni”; aggiungendo che “la qual cosa sarebbe stato tanto più necessaria, in quanto, la parte ricorrente già da tempo occupa l’area in esame con gazebo, tavolini e sedie”, non comprendendosi pertanto come “una struttura che non rappresenta un ingombro visivo con il contesto paesaggistico di riferimento, improvvisamente ponga problemi di tal fatta, pur in assenza di modifiche strutturali e planovolumetriche idonee a mutare il quadro paesaggistico di insieme”. Da cui l’annullamento del parere negativo.

L’Appello della Soprintendenza

Il Consiglio di Stato ha poi rigettato l’appello della Soprintendenza, condiviso le ragioni della difesa e del Tar censurando come “nel parere non vi è traccia, infatti, di una comparazione tra il progetto del gazebo già installato, previa autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo rilasciato a suo tempo dal Comune di Otranto e il nuovo progetto presentato per l’ammodernamento del gazebo”, né risulta adeguatamente considerato che “dal punto di vista della valutazione paesaggistica degli uffici comunali (commissione paesaggistica comunale) il progetto presentato era meritevole di integrale accoglimento, profilo che comunque, quale secondo importante deficit istruttorio del parere soprintendentizio, non è stato affatto esaminato dalla Soprintendenza”.

Per l’avvocato Finocchito la conferma del Tar aggiunge un punto significativo a favore del Comune e degli operatori di Otranto nell’annosa contrapposizione con la Soprintendenza, chiarendo ancora una volta come, senza una puntuale e ragionevole individuazione delle ragioni di incompatibilità di un opera, l’organo ministeriale non possa impedire l’esercizio di attività considerate “ordinarie” in qualsiasi città d’Italia, imponendo limitazioni che sempre più persone leggono come frutto del rifiuto preconcetto di accettare che lo sviluppo del territorio passi da un misurato compromesso tra le esigenze di tutela e quelle di crescita economica e non essere smaccatamente squilibrate a favore della prima. L’auspicio è che quanto prima tutte le parti contribuiscano a trovare finalmente tale corretto “punto di equilibrio”.

Tags: consiglio-di-stato
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