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No alla revoca del titolo edilizio se la costruzione è ultimata, il Tar dà ragione alla Edilcon Srl

by Redazione
27 Marzo 2020 13:22
in Attualità
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Il Comune non può fare marcia indietro e annullare i titoli edilizi (permessi di costruire o Segnalazione. Certificato Inizio Attività) se il fabbricato è già stato completamente realizzato e se non viene neanche esplicitato un interesse pubblico da tutelare.

È questo, in sintesi, il principio affermato nella sentenza con la quale i Giudici Amministrativi, accogliendo il ricorso proposto dagli Avvocati Pietro e Antonio Quinto per conto della società Edilcon costruzioni s.r.l., ha annullato i provvedimenti con i quali il Comune di Gallipoli aveva disposto il ritiro delle Scia edilizie in forza delle quali era stato edificato il nuovo complesso e ne aveva ordinato la demolizione.

Con questa sentenza Il Tar Lecce mette il sigillo sull’intervento edilizio di via Ugento che ha determinato la sostituzione di un vecchio caseggiato con un edificio su più livelli, destinato ad ospitare moderni appartamenti ad uso residenziale.

I fatti

La vicenda di via Ugento è stata molto dibattuta in ragione della portata dell’intervento e per la relativa collocazione a ridosso del centro cittadino. La realizzazione dell’opera, cha è stata possibile attraverso l’applicazione delle regole sui bonus volumetrici previsti dal cosiddetto “Piano Casa”, risale allo scorso anno dopo la presentazione da parte della società costruttrice di una SCIA e di due successive varianti, sulle quali – a seguito della istruttoria comunale – non è stata mai avanzata alcuna obiezione.

Solo a lavori ultimati, dopo la presentazione di taluni esposti, il Comune ha sospeso i lavori disponendo una verifica dei contenuti del progetto e successivamente ha ritirato i permessi e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, contestando la realizzazione di una superficie coperta maggiore di quella consentita e l’utilizzazione di criteri di calcolo non conformi ai regolamenti edilizi.

Un procedimento penale archiviato

Per la stessa questione si era aperto un procedimento penale innanzi al Tribunale di Lecce che ha visto coinvolto il titolare della società e il progettista per l’ipotesi di falsificazione degli elaborati presentati all’ufficio tecnico, procedimento che è stato poi archiviato.

Il Ricorso al Tar

Contro i provvedimenti comunali la società ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce con gli avvocati Quinto, evidenziando l’irragionevolezza dell’iniziativa, intervenuta fuori tempo massimo senza tenere conto degli effetti ormai consolidati, e dimostrando la piena correttezza della soluzione progettuale anche sulla base di un’articolata perizia tecnica e di una indagine storica del fabbricato preesistente.

Le argomentazioni della difesa

I giudici leccesi (Presidente Pasca, Relatore Moro) hanno condiviso le argomentazioni difensive dei legali, affermando che nella circostanza risulta decisivo il fatto che, se è vero che il mero decorso del tempo non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio da parte dell’amministrazione, è anche vero che quell’annullamento deve intervenire sempre in un termine ragionevole e deve essere supportato da un interesse pubblico attuale, elementi che non ricorrono nella vicenda; il TAR ha altresì osservato che gli elaborati progettuali non sono affatto inficiati da profili di falsità e che i criteri di realizzazione del complesso scaturiscono da un corretto sviluppo dei volumi preesistenti.

“La decisione di particolare importanza – ha dichiarato l’avvocato Quinto – perché ha messo punti fermi valevoli per ogni attività edilizia: il potere di autotutela di cui dispone l’amministrazione su ogni atto in precedenza rilasciato deve obbligatoriamente essere esercitato nel rispetto dell’affidamento derivante dai lavori in concreto posti in essere nel tempo senza contestazione. Si può, poi, intervenire solo in presenza di un interesse pubblico attuale e questo interesse deve essere valutato e prospettato con chiarezza, non potendo consistere nell’implicito ripristino della legalità”.

Tags: tribunale-amministrativo-regionale
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