Leccenews24
  • POLITICA
  • CRONACA
  • ATTUALITÀ
  • TURISMO
  • SPORT
  • CULTURA & SPETTACOLI
  • LOCALITÀ
No Result
View All Result
  • POLITICA
  • CRONACA
  • ATTUALITÀ
  • TURISMO
  • SPORT
  • CULTURA & SPETTACOLI
  • LOCALITÀ
No Result
View All Result
Leccenews24
No Result
View All Result

Belloluogo, il Tar si pronuncia. Annullato il provvedimento che ha negato il concerto dei Sud Sound System

by Redazione
27 Ottobre 2018 11:49
in Attualità
0

Nella querelle che ha contrapposto nel corso stagione estiva appena trascorsa il concessionario del Parco Belloluogo e il Comune di Lecce è intervenuta una importante pronuncia del TAR Lecce destinata a mettere un punto fermo nei rapporti tra le due parti

Tutto ha avuto inizio alla fine del maggio scorso allorquando il Dirigente del Settore attività produttive ha negato l’autorizzazione allo svolgimento del concerto dei Sud Sound System, programmato per il giorno 1 Giugno, sul presupposto che la manifestazione musicale non sarebbe stata compatibile con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e che non rientrasse nell’oggetto della convenzione che disciplina il rapporto concessorio.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato dal concessionario, difeso dall’Avv. Pietro Quinto, che ha dedotto la violazione del contratto che regolamenta il rapporto tra il Comune concedente ed il concessionario.

In particolare il legale leccese ha sottolineato che non poteva essere messo in discussione il diritto del concessionario di organizzare la manifestazione musicale sulla base del capitolato d’appalto, dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria e del contratto stipulato. Ciò perché espressamente nell’oggetto della convenzione era previsto che a fronte degli oneri gravanti sul concessionario per la gestione e valorizzazione del parco in funzione della promozione di attività ricreative, ludiche e culturali rivolte a tutta la comunità, il concessionario aveva diritto di beneficiare dei proventi e dei ritorni economici derivanti proprio dalla organizzazione di “spettacoli, concerti ecc.”.

L’unica condizione prevista dal bando e dal contratto era che in tali circostanze doveva comunque essere garantito il libero utilizzo del parco per una superficie pari al 60% con annessi servizi. Doveva essere garantita altresì la valorizzazione e la salvaguardia della Torre di Belloluogo e degli Ipogei. A tutto ciò si era attenuto il concessionario nella programmazione degli eventi per l’anno 2017 conseguendo le necessarie autorizzazione comunali e altrettanto aveva fatto proponendo l’organizzazione del concerto dei Sud Sound System per il 1 giugno 2018.

Il TAR, accogliendo le argomentazioni della difesa del ricorrente, ha rilevato che in effetti la motivazione del diniego non era coerente con l’art. 5 del Capitolato d’Appalto ed era contraddittoria rispetto all’equilibrio delle condizioni disciplinanti il rapporto tra l’Amministrazione ed il concessionario.

Il TAR ha altresì censurato il comportamento del Comune che a fronte di una comunicazione del programma risalente all’11 aprile 2018 aveva adottato l’atto di diniego in data 31 maggio, cioè “il giorno prima della manifestazione, senza alcuna preventiva interlocuzione procedimentale con la parte ricorrente”.

Nel corso della discussione l’Avv. Quinto ha evidenziato una macroscopica incoerenza dell’atteggiamento dei vari organi ed uffici dell’Amministrazione rilevando in particolare che in data 16 maggio 2018 la commissione comunale di vigilanza per i pubblici spettacoli presieduta dal dirigente del settore attività produttive, in sostituzione del sindaco, aveva espresso parere favorevole sul progetto di adeguamento ed utilizzo di una parte dell’area del Parco di Belloluogo per lo svolgimento del concerto del gruppo musicale dei Sud Sound System avendo valutato, unitamente a tutti i rappresentanti dei vari organi tecnici, ivi compresi il Corpo di Polizia Municipale, l’ASL ed i Vigili del Fuoco, la idoneità di tutti gli elaborati presentati e della documentazione tecnica in termini di coerenza con l’assetto ambientale del Parco, le garanzie igienico sanitarie e la salvaguardia dell’interesse pubblico.

“Ebbene – dichiara Pietro Quinto – lo stesso funzionario che aveva presieduto la Commissione di Vigilanza ha poi firmato il provvedimento di diniego con una motivazione che contraddiceva il verbale del 16 maggio”. Siffatta palese incoerenza, lesiva dei principi di buona amministrazione e di leale collaborazione nell’ambito di un rapporto contrattuale tra un privato e l’Ente pubblico, è stata stigmatizzata dal TAR che ha annullato il provvedimento di diniego condannando il Comune di Lecce alla rifusione delle spese di giudizio. “L’importanza della statuizione del TAR – ha commentato l’Avv. Quinto – consiste non solo nell’annullamento del provvedimento di diniego sulla specifica iniziativa, ma perché interpreta l’oggetto del contratto di concessione e le iniziative ammissibili nell’ambito di utilizzazione del Parco a tutela sia degli interessi collettivi che del concessionario”.

Tags: parco-di-belloluogotar
Previous Post

Topi di fogna grossi come gatti nel rione Salesiani, fioccano segnalazioni e proteste

Next Post

Si allontana da una comunità di Brescia e viene rintracciato in un’abitazione di Alliste, arrestato un minore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultime Notizie

Cronaca

Accoltellato e bruciato nel bergamasco, mistero sulla morte di un professore leccese. Si indaga per omicidio

by adminuser

Pochi i dubbi: Cosimo Errico, professore originario di Lecce, è stato ucciso. Il medico legale, infatti, avrebbe trovato sul corpo...

Lecce domani di scena a Verona. Liverani, “Gara tra squadre che giocano. Più spazi per segnare”

Omicidio Noemi Durini, 18 anni e 8 mesi a Lucio Marzo per aver ucciso l’ex fidanzata

Fontanelle pubbliche, un patrimonio da salvaguardare: l’iniziativa parte da Torre Chianca

Pullman stracolmi che ‘tirano dritto’ alla fermata, disagi per gli studenti salentini

Abusi sessuali e droga ceduta alla figlia: condannato il padre ad oltre 4 anni

LECCENEWS24.it
Direttore responsabile: Marianna Merola
Korema Editore – P. IVA 04465860759
Registrazione al Tribunale di Lecce N. 1059 del 28/04/2010
E-mail: [email protected]
Tel. 328.7918277

IMPOSTAZIONI PRIVACY

Copyright © 2026

No Result
View All Result
  • POLITICA
  • CRONACA
  • ATTUALITÀ
  • TURISMO
  • SPORT
  • CULTURA & SPETTACOLI
  • LOCALITÀ

Copyright © 2026